Cerchiamo di fare chiarezza e puntualizzare le differenze tra i documenti che vengono richiesti per accedere alle detrazioni fiscali:
ll visto di conformità è un documento, elaborato da un professionista abilitato (Commercialista oppure CAF), necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per accedere ai bonus edilizi.
L’asseverazione tecnica viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Con l’asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti per accedere ai bonus e la congruità delle spese sostenute.
Visto di conformità e cessione del credito
Per evitare frodi nell’ambito dei bonus edilizi, la legge di Bilancio 2022 ha esteso l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica per la congruità delle spese, già prevista per il superbonus 110, anche per i seguenti bonus:
Bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Quando non serve il visto di conformità?
Non serve presentare il visto di conformità, e l’asseverazione tecnica,
per gli interventi di edilizia libera
per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.